Dichiarazioni non Veritiere in un Bando Pubblico: la prescrizione del reato continuato

Con la riforma dell'art. 158 c.p., in vigore dal 1° gennaio 2020, la prescrizione del reato continuato decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione.
Per i fatti anteriori a tale data si applica invece la disciplina previgente, che computa il termine dalla consumazione di ciascun singolo reato: una differenza che, in concreto, può determinare l'esito del procedimento penale.
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Il caso pratico
Il rappresentante legale di una società viene sottoposto a indagine per il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 483 c.p.).
Nell'ambito di alcune procedure di abilitazione a bandi pubblici, l'indagato avrebbe reso dichiarazioni non veritiere in più occasioni, tra il 2017 e il 2021.
La reiterazione delle condotte, riconducibili al medesimo disegno criminoso, configura l'ipotesi del reato continuato ai sensi dell'art. 81 c.p.
Questa qualificazione giuridica non è priva di conseguenze: incide direttamente sul calcolo del termine di prescrizione e, di conseguenza, sulla possibilità per l'indagato di ottenere l'archiviazione o l'estinzione del reato.
Il quadro normativo: l'evoluzione dell'art. 158 c.p.
Il punto decisivo, in casi come questo, è la corretta individuazione della norma applicabile ratione temporis, poiché l'art. 158 c.p. ha subito una modifica sostanziale.
Testo vigente dal 1° gennaio 2020: L'attuale formulazione dell'art. 158 c.p. richiama espressamente l'ipotesi del reato continuato, stabilendo che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, ossia dall'ultima condotta illecita del disegno criminoso unitario.
Testo previgente: La versione anteriore alla riforma non conteneva alcun riferimento al reato continuato. Il termine di prescrizione decorreva, per ciascun reato, dal giorno della sua consumazione, a prescindere dal collegamento con altre condotte riconducibili al medesimo disegno criminoso.
La differenza tra i due regimi non è meramente formale. La disciplina previgente risulta più favorevole all'indagato: consente infatti di computare la prescrizione separatamente per ogni singola condotta, con la conseguenza che i reati commessi in epoca più risalente possono già risultare prescritti, essendo decorso il termine di sei anni previsto per il reato di falsità ideologica in atto pubblico.
La procedura: come si individua la norma applicabile
Nella prassi, la verifica della prescrizione in presenza di un reato continuato richiede alcuni passaggi:
Ricostruzione cronologica delle condotte: individuare con precisione la data di ciascuna dichiarazione o condotta contestata.
Verifica del regime normativo applicabile: va accertato se le condotte, o parte di esse, si collochino prima o dopo il 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 158 c.p.
Calcolo del termine di prescrizione per ciascuna ipotesi: applicando la norma corretta a ciascun segmento temporale, si determina se il termine (nel caso della falsità ideologica in atto pubblico, sei anni) risulti già decorso.
Formulazione dell'istanza: se la verifica conferma il decorso del termine, la difesa può richiedere la declaratoria di prescrizione, in tutto o in parte, delle condotte contestate.
Tabella riassuntiva
Periodo delle condotte | Norma applicabile | Decorrenza della prescrizione |
Anteriori al 1/1/2020 | Art. 158 c.p. (testo previgente) | Dal giorno di consumazione di ciascun reato |
Successive al 1/1/2020 | Art. 158 c.p. (testo vigente) | Dal giorno di cessazione della continuazione |
Reato continuato "a cavallo" delle due date | Applicazione differenziata per segmenti temporali | Da verificare condotta per condotta |
Le conseguenze pratiche
La corretta individuazione della disciplina applicabile può incidere in modo determinante sulla posizione dell'indagato o dell'imputato. Un'analisi cronologica approssimativa rischia di far ritenere ancora perseguibili condotte che, alla luce della norma previgente, risultano invece già prescritte.
Per le imprese e i loro rappresentanti legali coinvolti in procedimenti relativi a dichiarazioni rese nell'ambito di bandi pubblici o procedure amministrative, è quindi opportuno che la verifica della prescrizione sia condotta con tempestività, fin dalle prime fasi dell'indagine, per valutare correttamente le strategie difensive disponibili.
Domande frequenti
Cos'è il reato continuato?
Il reato continuato, disciplinato dall'art. 81 c.p., ricorre quando più violazioni della stessa o di diverse norme penali sono commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche in momenti diversi.
Da quando decorre la prescrizione se il reato è continuato?
Dipende dalla data delle condotte. Per quelle successive al 1° gennaio 2020 il termine decorre dalla cessazione della continuazione; per quelle anteriori si applica la norma previgente, che considera il giorno di consumazione di ciascun reato.
Qual è il termine di prescrizione per la falsità ideologica in atto pubblico?
Il termine ordinario previsto per questo reato è di sei anni, salve le eventuali cause di sospensione o interruzione previste dalla legge.